(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto 
                     n. 11 del 3 febbraio 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
Modifica dell'art. 2 della legge regionale  19  agosto  1996,  n.  23
  "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi  epigei
  freschi e conservati" 
    1.  L'art.  2  della  legge  regionale  19  agosto  1996,  n.  23
"Disciplina della raccolta e commercializzazione  dei  funghi  epigei
freschi e conservati" e' cosi' sostituito: 
    "Art. 2 (Titolo per la raccolta). - 1. Costituisce titolo per  la
raccolta  dei  funghi  epigei  spontanei  freschi  la   ricevuta   di
versamento di un contributo stabilito nel suo ammontare nei limiti di
cui al comma 1 dell'art. 16: 
    a) dalle comunita' montane, nell'ambito del territorio di propria
competenza nonche' nei comuni parzialmente montani; 
    b) dalle province per la restante parte del territorio regionale,
salvo quanto previsto dalle successive lettere c), d) ed e); 
    c) dagli enti gestori,  nei  territori  appartenenti  al  demanio
regionale; 
    d) dall'ente gestore  del  parco,  nei  territori  ricadenti  nei
parchi naturali  regionali,  limitatamente  alle  zone  appositamente
individuate  dallo  strumento  di  pianificazione   ambientale;   nei
territori dei parchi naturali nazionali,  insistenti  sul  territorio
regionale, trova applicazione la regolamentazione del rispettivo ente
gestore; 
    e) dal presidente della regola nel territorio regoliero. 
    2. La ricevuta  del  versamento,  accompagnata  da  documento  di
identita' in corso di validita', e' esibita a richiesta del personale
addetto alla vigilanza. 
    3. Sono esentati dal titolo di cui al comma 1 i  proprietari  dei
terreni, gli  usufruttuari,  i  conduttori  e  i  loro  familiari,  i
regolieri, i titolari di diritti su aree  di  proprieta'  collettiva,
gli aventi diritto di uso civico,  per  la  raccolta  nei  rispettivi
fondi; gli enti di cui al  comma  1  possono  altresi'  esentare  dal
titolo per la raccolta i residenti nei rispettivi ambiti territoriali
nonche', anche se non residenti, i  soggetti  portatori  di  handicap
cosi'  come  individuati  dalla  legge  5  febbraio  1992,   n.   104
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale  e  i  diritti
delle persone handicappate". 
    4. Al fine di consentire i controlli, i soggetti di cui al  comma
3 devono essere in possesso di documento di  identita'  in  corso  di
validita' e comprovare i titoli che consentono l'esenzione tramite la
presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta'  di
cui all'art. 47  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa". 
    5. Gli enti di cui al comma 1 determinano su base annua: 
    a)  le  giornate  nelle  quali  e'  consentita  la  raccolta,  da
comunicare  alla  Giunta  regionale  e  fatte  salve  le  limitazioni
temporali di cui all'art. 6; 
    b) le categorie di  soggetti  che  possono  essere  esentate  dal
pagamento, oltre a quelle previste dal comma 3. 
    6. Nell'ambito della disciplina dei divieti di  raccolta  di  cui
all'art. 5, gli enti di cui al comma  1  possono  definire  ulteriori
zone  di  particolare  pregio  naturalistico-ambientale  nelle  quali
vietare la raccolta dei funghi.".