(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 11 del 3 febbraio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifica dell'art. 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" 1. L'art. 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" e' cosi' sostituito: "Art. 2 (Titolo per la raccolta). - 1. Costituisce titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei freschi la ricevuta di versamento di un contributo stabilito nel suo ammontare nei limiti di cui al comma 1 dell'art. 16: a) dalle comunita' montane, nell'ambito del territorio di propria competenza nonche' nei comuni parzialmente montani; b) dalle province per la restante parte del territorio regionale, salvo quanto previsto dalle successive lettere c), d) ed e); c) dagli enti gestori, nei territori appartenenti al demanio regionale; d) dall'ente gestore del parco, nei territori ricadenti nei parchi naturali regionali, limitatamente alle zone appositamente individuate dallo strumento di pianificazione ambientale; nei territori dei parchi naturali nazionali, insistenti sul territorio regionale, trova applicazione la regolamentazione del rispettivo ente gestore; e) dal presidente della regola nel territorio regoliero. 2. La ricevuta del versamento, accompagnata da documento di identita' in corso di validita', e' esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza. 3. Sono esentati dal titolo di cui al comma 1 i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari, i regolieri, i titolari di diritti su aree di proprieta' collettiva, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi; gli enti di cui al comma 1 possono altresi' esentare dal titolo per la raccolta i residenti nei rispettivi ambiti territoriali nonche', anche se non residenti, i soggetti portatori di handicap cosi' come individuati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". 4. Al fine di consentire i controlli, i soggetti di cui al comma 3 devono essere in possesso di documento di identita' in corso di validita' e comprovare i titoli che consentono l'esenzione tramite la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa". 5. Gli enti di cui al comma 1 determinano su base annua: a) le giornate nelle quali e' consentita la raccolta, da comunicare alla Giunta regionale e fatte salve le limitazioni temporali di cui all'art. 6; b) le categorie di soggetti che possono essere esentate dal pagamento, oltre a quelle previste dal comma 3. 6. Nell'ambito della disciplina dei divieti di raccolta di cui all'art. 5, gli enti di cui al comma 1 possono definire ulteriori zone di particolare pregio naturalistico-ambientale nelle quali vietare la raccolta dei funghi.".